Il visto per studio consente l'ingresso in
Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma
a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi
universitari ai sensi dell'art. 39 del
1) testo unico n. 286/1998
e dell'art. 46 (scarica documento)
2) decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione
professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati,
ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attivita'
culturali e di ricerca.
Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo
necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste
dall'art. 47, comma 1 del
3) decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione
professionale o attivita' culturale da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva
di cui all'art. 4, comma 3 del
4) testo unico n. 286/1998;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri,
laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria
in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con
il suo Paese;
d) eta' maggiore di anni 14. Per quanto concerne le attivita'
di studio che comportano l'esercizio di attivita' sanitarie
e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio
abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero
della sanita'. |