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Questa sezione fornisce tutte le informazioni più utili per ottenere certificati validi nella Repubblica Italiana. Di seguito trovate elencati i principali documenti utili in Italia:

- Carta d'Identità
- Codice Fiscale
- Certificato di Residenza
- Certificato di Matrimonio
- Libretto di Lavoro
- Invito per Turismo
- Permesso di Soggiorno

CARTA D'IDENTITÀ

Rilascio della Carta d'Identità per gli Stranieri
La carta d’identità è un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia.
Ha una validità di cinque anni, dopo i quali può essere rinnovata. La richiesta per il rinnovo deve essere fatta 180 giorni prima della scadenza della Carta.

Tutti i cittadini stranieri e apolidi residenti nei comuni italiani possono richiedere la Carta d’Identità presentandosi di persona presso l’Ufficio carte d’identità del Comune di residenza.

Occorre:
consegnare tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo; i cittadini dell'Unione Europea devono presentare un documento di riconoscimento valido; i cittadini extracomunitari devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno.

ATTENZIONE:
Quando il permesso di soggiorno non è più rinnovato dall'autorità di Pubblica Sicurezza, la carta d'identità va riconsegnata.
 

CODICE FISCALE

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze Italiano identifica un cittadino. Per ottenerlo bisogna richiederlo presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate (ufficio delle imposte dirette), o un suo ufficio periferico.

Il codice fiscale è necessario per:
• iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
• essere assunti come lavoratori dipendenti;
• iniziare un'attività lavorativa autonoma;
• concludere qualunque contratto ( per. es. di affitto, di vendita ecc.);
• aprire un conto corrente bancario;
• ...tante altre operazioni.

Per richiedere ed ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti:
• per messo di soggiorno valido e fotocopia passaporto

Quando non si è in possesso del permesso di soggiorno:
• attestazione di identità consolare (rilasciata dal consolato di appartenenza) con fotografia
• fotocopia passaporto

In sostituzione di questi documenti è possibile presentare:
• fotocopia ricevuta del permesso di soggiorno
• contratto di lavoro
• fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestata
• fotocopia del passaporto

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Può richiedere l’ Iscrizione di Residenza chiunque sia maggiorenne ed abbia il permesso di soggiorno valido per dodici mesi. La richiesta va fatta presso l’Ufficio cambi di residenza del Comune in cui ci si trasferisce, entro venti giorni da quando è avvenuto il trasferimento.

Cosa fare
Chi si trasferisce dall'estero o chi si trasferisce da un Comune italiano ad un altro Comune:

deve presentarsi di persona all’Ufficio Cambi di Residenza del Comune dove si va ad abitare, per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario Se l'iscrizione o il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, la dichiarazione puo' essere fatta da qualsiasi componente purche' maggiorenne che dovra' presentare i permessi di soggiorno di tutti gli altri componenti. Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il consenso dell'intestatario dello stato di famiglia di quel nucleo (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia). Con l'introduzione della Legge Bassanini l'intestatario potrà presentarsi a firmare l'assenso anche in un momento successivo alla richiesta di iscrizione di residenza presentata dall'interessato.

In tutti i casi:
Occorre dimostrare di essere in regola con l'iscrizione della tassa della nettezza urbana della abitazione dove ci si trasferisce. A tal fine se si intende lasciare definitivamente l’abitazione di un Comune, per evitare doppi pagamenti, occorre cancellare l’iscrizione alla tassa della nettezza urbana presso il Comune in cui si abitava.

IMPORTANTE
Se chi si trasferisce o cambia residenza e' titolare di patente e/o carta di circolazione italiane, deve aggiornare la nuova residenza su questi documenti secondo la seguente procedura. Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l'eventuale numero di targa. Se il trasferimento o il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero' essere tutti consegnati al Comune da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. Tuttavia se non esistono vincoli di parentela, si puo' richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

Documenti da presentare
1) Passaporto valido;
2) Codice fiscale;
3) Permesso di soggiorno valido per dodici mesi vistato dal Commissariato del Comune dove si va a risiedere;
4) A volte è richiesta la cartella della nettezza urbana per dimostrare l’iscrizione della abitazione dove ci si trasferisce;

ATTENZIONE:
I rifugiati politici devono portare anche la dichiarazione rilasciata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

IMPORTANTE
Spesso la registrazione della residenza e' subordinata all'accertamento dei Vigili Urbani del Comune in cui ci si trasferisce. Se lo straniero proviene da un Comune italiano, prima di recarsi agli uffici comunali per chiedere il cambio, deve fare annotare la nuova residenza sul permesso di soggiorno da un qualsiasi Commissariato del comune in cui si trasferisce.

CERTIFICATO DI MATRIMONIO

La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.

La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi. I minorenni dai sedici ai diciotto anni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.

La richiesta deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Le cose da fare
E’ necessario richiedere l’appuntamento per il giuramento.
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare, per il cittadino straniero, il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine. Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di stato libero e residenza in bollo.
Se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza.
Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno);se uno dei futuri sposi e’ italiano e’ necessaria la presenza di un genitore e di un testimone. Su richiesta dei futuri sposi stranieri è possibile essere accompagnati da un interprete.

Occorre anche avere i documenti d’identità validi.

IMPORTANTE:
per il giuramento non è necessario avere il permesso di soggiorno.

Casi particolari:
i cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato devono richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ), presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile e due testimoni con documento d’identità valido;
i cittadini statunitensi, invece del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.

Se i futuri sposi devono legittimare figli minori nati dalla loro unione devono consegnare l’estratto di nascita del minore con generalità ai sensi art. 3 D.P.R. 2.5.1957, n. 432.

I documenti da presentare sono quindi:
1) Passaporto valido;
2) Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea;
3) Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo;
4) Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno);
5) Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia.

 

Casi particolari:
1) per i rifugiati il nulla osta rilasciato dall’A.C.N.U.R.;
2) per i cittadini statunitensi vedi sopra;
3) estratto di nascita con generalità (ai sensi art. 3 D.P.R. 2.5.1957, n. 432) del minore da legittimare.

Tempi e pubblicità
Le pubblicazioni sono affisse alla casa comunale per almeno otto giorni comprendenti due domeniche.
Se uno dei futuri coniugi è residente in un altro Comune le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.

LIBRETTO DI LAVORO

I cittadini stranieri extracomunitari, diversamente dagli italiani, possono richiedere il libretto di lavoro solamente quando vengono effettivamente assunti e non quando sono ancora alla ricerca del lavoro.
Nella procedura per l'ottenimento del libretto devono attivarsi il lavoratore (cittadino straniero) ed il datore di lavoro.

Si possono individuare 4 passaggi

1) Il cittadino straniero deve:
a) avere il codice fiscale (vedi parte dedicata)

b) iscriversi all'ufficio di collocamento del proprio comune presentando il permesso di soggiorno e ritirando il modulo chiamato C/1 (anche se non vale per tutti gli uffici di collocamento) .

2) Il datore di lavoro deve:
a) redigere un regolare contratto di lavoro ed entro 5 giorni dall'assunzione portare personalmente il modulo C/ASS (comunicazione di assunzione) all'Ufficio di Collocamento del proprio comune allegando due copie del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*) e, quando richiesto, il modello C/1.

La comunicazione di assunzione (il C/ASS) timbrata costituisce il cosiddetto "nulla osta per il lavoro", che servirà per il ritiro del libretto.

b) fare la comunicazione alla Questura con una raccomandata con ricevuta di ritorno allegando una fotocopia del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*). La comunicazione (in carta intestata della ditta e/o con il timbro) deve contenere la dichiarazione di assumere lo straniero, indicandone nome, cognome, luogo e data di nascita , nonchè l'esatta data di inizio e di cessazione del contratto (se a tempo indeterminato si dovrà specificarlo e indicare solo la data dell'inizio).Quando il cittadino straniero è in possesso del solo "cedolino"* conviene allegare anche una copia del contratto di lavoro ed una copia del "nulla osta per il lavoro".

3) Il cittadino straniero deve:
a) andare all'Ufficio Provinciale del Lavoro, presso l'ufficio stranieri, per richiedere il libretto di lavoro ed ottenere la prenotazione (la data nella quale potrà tornare per ritirare il libretto). Deve allegare una copia del "nulla osta per il lavoro" (comunicazione di assunzione o C/ASS regolarmente timbrata ) e una copia del permesso di soggiorno (o del "cedolino"*). Per ogni evenienza è bene portare anche gli originali di questi documenti nonchè il contratto di lavoro, questo al fine di esibirli in caso di contestazioni. Quando si è in possesso del solo "cedolino"* conviene allegare anche una copia della dichiarazione di assunzione inviata per raccomandata alla Questura e una copia della ricevuta di ritorno della stessa raccomandata.

4) Il cittadino straniero ed il datore di lavoro devono:
a) andare all'Ufficio Provinciale del Lavoro per ritirare il libretto del lavoro.

Se il datore non può o non vuole recarsi all'Ufficio Provinciale del Lavoro può fare una delega. La delega deve essere fatta su carta intestata e/o con timbro della ditta e firmata da chi ha realmente potere di firma nella società. Attenzione la delega potrebbe non bastare quando si è in possesso del solo "cedolino"*.

*Il "cedolino".
Il "cedolino" è la ricevuta rilasciata dalla Questura che attesta l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. In base alla circolare n. 78 del 1999 del Ministero del Lavoro si può lavorare anche con il solo "cedolino".

INVITO PER TURISMO

Prima dell'entrata in vigore della Legge n.40/1998 per il rilascio del visto per turismo era richiesta un'"attestazione di garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia.

Con l'entrata in vigore di questa legge tale dichiarazione è stata abrogata.

Tuttavia molte rappresentanze diplomatiche continuano a richiedere analoghe lettere di invito o dichiarazioni di garanzia da autenticare presso il proprio comune.

Fermo restando che questi documenti sono privi di qualsiasi valore giuridico, essi, tuttavia, rappresentano elementi aggiuntivi da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza, la quale, del resto, è l'unica a cui è attribuita la potestà discrezionale di rilasciare il visto.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Puoi soggiornare in Italia solo in una delle seguenti condizioni:

1.hai un passaporto o documento equivalente;

2.hai un visto di ingresso;

3.sei entrato regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti;

4.hai un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno (sono questi i due documenti che provano il regolare soggiorno in Italia) rilasciati dalla competente autorità italiana, ovvero un permesso di soggiorno o titolo equivalente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato dell’Unione Europea.

IMPORTANTE: in generale, sia al tuo ingresso in Italia che nella tua permanenza, devi sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, tre cose:

1) quale siano lo scopo e le condizioni del soggiorno;

2) quali siano i tuoi mezzi di sussistenza;

3) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese.

Per queste ragioni, è opportuno che porti sempre con te il passaporto ed il permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno,al fine di esibirli ad ogni richiesta della polizia o di altra autorità pubblica.

MOLTO IMPORTANTE: se hai il permesso di soggiorno e dimori stabilmente in Italia puoi ottenere l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale.

Cosa devi fare per avere il primo permesso di soggiorno:
1.
devi fare richiesta al Questore della provincia in cui ti trovi, entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso in Italia;
2. devi allegare alla domanda i seguenti documenti: a) la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto (la polizia lo esaminerà e te lo restituirà); b) tre tue foto formato tessera; c) una marca da bollo da lire 20.000; d) un’attestazione in cui si dica dove abiti;
3. devi conservare la ricevuta della presentazione della domanda;

Cosa devi fare per avere il rinnovo del permesso di soggiorno:
devi chiedere il rinnovo del tuo permesso di soggiorno almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le autorità valuteranno l’esistenza di certe condizioni previste per il rilascio.
In linea di massima, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita per il primo rilascio.

Alla domanda, in generale, vanno allegati i seguenti documenti (oltre a quelli necessari per lo specifico permesso di soggiorno: per turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.): il permesso scaduto e il passaporto; tre tue foto formato tessera; una marca da bollo da lire 20.000; un’attestazione in cui si dica dove abiti; un’attestazione in cui si dica quali sono i tuoi mezzi di sostentamento; un’attestazione in cui si dica che tali mezzi sono sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese.

N. B. Non puoi rinnovare o prorogare un permesso di soggiorno di durata inferiore ai due anni se sei uscito dall’Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi; non puoi rinnovare o prorogare un permesso di soggiorno di durata superiore ai due anni se sei uscito dall’Italia per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno.

INVECE puoi rinnovarlo sempre se sei uscito dall’Italia per adempiere agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi.

I diversi tipi di permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale.


FILES

Scarica il modulo per la richiesta del Passaporto (file .pdf)

Scarica il modulo per richiedere la Cessione del Fabbricato (file .pdf)

Scarica il modulo relativo agli infortuni sul lavoro (file .pdf)

LINKS UTILI

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

   
 
 
 





















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